lunedì 22 dicembre 2014

Articolo 97 della Costituzione italiana: uno Stato estraneo ai cittadini, fine a se stesso!


Sezione II
La Pubblica Amministrazione

Art. 97.
(Testo applicabile fino all’esercizio finanziario relativo
all’anno 2013)
I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione.
Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.
Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.
(Testo applicabile a decorrere dall’esercizio finanziario relativo all’anno 2014)
Le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l’ordinamento dell’Unione europea, assicurano l’equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico.
I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione.
Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.
Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.


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Non funziona niente in uno Stato aguzzino e vessatorio, garante solo di privilegi, estraneo ai cittadini e fine a se stesso!

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