giovedì 27 novembre 2014

Articolo 85 della Costituzione italiana: il Presidente della Repubblica è eletto per 14 anni!


Art. 85.
Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni.
Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati convoca in seduta comune il Parlamento e i delegati regionali, per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica.
Se le Camere sono sciolte, o manca meno di tre mesi alla loro cessazione, la elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione delle Camere nuove. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica.

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Per non eleggerne uno nuovo, ne abbiamo uno di novant'anni per la seconda volta. Si comporta come un re e come se l'Italia fosse cosa sua!

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