venerdì 30 gennaio 2015

Articolo 114 della Costituzione italiana: istituzione in mano al malaffare!


Parte seconda
Ordinamento della Repubblica

TITOLO V 
LE REGIONI, LE PROVINCE, I COMUNI
Art. 114 
La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.
Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento.
?!?

Le Province sono state abolite ma sono ancora lì piene di nominati. Il resto non funziona a causa della degenerazione dei partiti e della corruzione!

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