Sezione II
La formazione delle leggi
Art. 70.
La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere.
DISATTESO!
Da noi la funzione legislativa la esercita invece l'esecutivo, con continui decreti legge e richieste di fiducia, dopo l'accordo tra i partiti. Il Parlamento è solo un esecutore, un passacarte.
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