Art. 20.
Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività.
DISATTESO!
Viene applicato quasi esclusivamente alla religione cattolica, che può così avere scuole, alberghi ed altre attività senza pagare le tasse che pagano tutti gli altri ed effettuando, quindi, una concorrenza sleale, sfruttando proprio questo articolo della Costituzione.
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