venerdì 6 marzo 2015

Articolo 137 della Costituzione italiana: siamo super partes ma ci nominano i partiti!


Art. 137.
Una legge costituzionale stabilisce le condizioni, le forme, i termini di proponibilità dei giudizi di legittimità costituzionale, e le garanzie d'indipendenza dei giudici della Corte.
Con legge ordinaria sono stabilite le altre norme necessarie per la costituzione e il funzionamento della Corte.
Contro le decisioni della Corte costituzionale non è ammessa alcuna impugnazione. 

?!?

Se è la legge ordinaria che costituisce e fa funzionare la Consulta, come può essere super partes?!?


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