Art. 108.
Le norme sull'ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono stabilite con legge.
La legge assicura l'indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali, del pubblico ministero presso di esse, e degli estranei che partecipano all'amministrazione della giustizia.
Disatteso!
Non sono indipendenti, difendono i poteri forti, condannano solo i più deboli ed indifesi, ci mettono troppo a fare le cause!
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