Parte seconda
Ordinamento della Repubblica
TITOLO IV
LA MAGISTRATURA
Sezione I
Ordinamento giurisdizionale
Art. 101.
La giustizia è amministrata in nome del popolo.
I giudici sono soggetti soltanto alla legge.
DISATTESO!
Non è vero. Viene applicata solo contro le classi più deboli, va a braccetto con i poteri forti ed è una casta fine a se stessa!
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