Art. 90.
Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione.
In tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza assoluta dei suoi membri.
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Non è stato imparziale con le diverse forze politiche elette in Parlamento, ha imposto una sua vetusta visione politica della realtà, con la sua presena impedisce il ricambio generazionale necessario favorendo lo sgradevole status quo. Se questo non è un attentato alla Costituzione...
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