Art. 42.
La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati.
La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti.
La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale.
La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità.
DISATTESO!
La proprietà di pochi che, nel tempo e spesso con la prepotenza, si sono arricchiti ai danni di molti, impedisce un'equa distribuzione delle ricchezze. Stato e Chiesa, possessori di enormi ricchezze, non le rimettono in circolo impededendo un riordino sociale. Gli espropri spesso sono fatti in maniera scriteriata e contro la volontà della popolazione. L'eredità è gravata da tasse esagerate.
Nessun commento:
Posta un commento