Art. 36.
Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa.
La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge.
Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.
DISATTESO!
Il lavoratore, a parte quelli rimasti nel pubblico con un contratto a tempo indeterminato, in Italia non ha più nessun diritto se non quello di un lavoro precario e della disoccupazione. La giornata lavorativa può essere infinita, senza riposo settimanale e ferie.
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