Art. 33.
L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento.
La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.
Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.
La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali.
È prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale.
Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.
DISATTESO!
Le scuole versano in uno stato pietoso, sia per la vetustà degli edifici che di quella degli insegnanti. Una buona scuola pubblica dipende ormai solo dalla qualità dei suoi insegnanti, presi singolarmente. Molti appaiono non preparati ai cambiamenti e non sanno relazionarsi con le nuove generazioni. In più soffrono di salari bassi ed accesso difficile. Gli stessi programmi e i libri di testo sono anacronistici visto lo sviluppo delle nuove tecnologie e la poliedrica formazione dei ragazzi di oggi, dove la scuola non è più al centro dell'educazione di una persona. Le scuole private laiche sono dei diplomifici a pagamento, mentre quelle religiose, quasi tutte cattoliche, sono per i più ricchi. Alla testa di università e accademie si succedono baroni che hanno abbassato la qualità dell'istruzione e frustrato le nuove generazioni migliori.
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