Parte prima
DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI
TITOLO I
RAPPORTI CIVILI
Art. 13.
La libertà personale è inviolabile.
Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'Autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.
In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di Pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'Autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.
È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà.
La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.
DISATTESO!
Sempre solo sulla carta funziona, ma si vanno moltiplicando i casi in cui questi principi vengono violati. Soprattutto dalle forze dell'ordine, verso soggetti deboli ed indifesi, e durante le manifestazioni. Chi ha una divisa spesso la usa per usare violenza verso il singolo cittadino restando impunito. E anche se si uccide e si è condannati si resta in servizio. Ma anche la magistratura ha troppo potere sul cittadino, sempre su quello più debole di solito, decidendo senza un giudizio coercizioni esagerate da cui non si può difendere.
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