"Il presidente del Consiglio Silvio Berlusconi è «corresponsabile della vicenda corruttiva» alla base della sentenza con cui la Mondadori fu assegnata a Fininvest (il cosiddetto Lodo Mondadori). Lo scrive il giudice Raimondo Mesiano nelle 140 pagine di motivazioni con cui condanna la holding della famiglia Berlusconi al pagamento di 750 milioni di euro a favore della Cir di Carlo De Benedetti. Sentenza contro la quale peraltro la Fininvest presenterà ricorso.
MOTIVAZIONI - «È da ritenere - scrive il giudice -, "incidenter tantum" e ai soli fini civilistici del presente giudizio, che Silvio Berlusconi sia corresponsabile della vicenda corruttiva per cui si procede». La «corresponsabilità» di Silvio Berlusconi, scrive il giudice Mesiano, comporta «come logica conseguenza» la «responsabilità della stessa Fininvest», questo «per il principio della responsabilità civile delle società di capitali per il fatto illecito del loro legale rappresentante o amministratore, commesso nell'attività gestoria della società medesima».«Si è dimostrata la ingiustizia della sentenza Metta (il giudice che fu corrotto da Cesare Previti ndr) e la sua derivazione causale dalla corruzione del giudice Metta, argomento che resiste in ragione del ruolo primario che ebbe il Metta nella formazione della decisione del collegio all'obiezione della collegialità della sentenza. «Ciò posto - aggiunge il giudice Mesiano - deve rilevarsi che se è vero che la Corte d'Appello di Roma emise una sentenza, a parere di questo ufficio, indubbiamente ingiusta come frutto della corruzione di Metta, nessuno può dire in assoluto quale sarebbe stata la decisione che un collegio nella sua totalità incorrotto avrebbe emesso».
CONTI - Il giudice di Milano scrive anche che «vale osservare che i conti All Iberian e Ferrido erano conti correnti accesi su banche svizzere e di cui era beneficiaria economica la Fininvest. Non è quindi assolutamente pensabile - scrive Mesiano - che un bonifico dell'importo di Usd 2.732.868 (circa tre miliardi di lire) potesse essere deciso ed effettuato senza che il legale rappresentante, che era poi anche amministratore della Fininvest, lo sapesse e lo accettasse». «In altre parole - conclude il giudice -, il tribunale ritiene qui di poter pienamente fare uso della prova per presunzioni che nel giudizio civile ha la stessa dignità della prova diretta (rappresentazione del fatto storico). È, come è noto, la presunzione un argomento logico, mediante il quale si risale dal fatto noto, che deve essere provato in termini di certezza, al fatto ignoto». (Corriere della Sera)
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